Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Hai negato l'utilizzo di cookie. Questa decisione può essere revocata.
Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Questa decisione può essere revocata.

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata in forma associata del Verde Pubblico e del diserbo cigli stradali all’interno dei centri urbani per i comuni di ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO – MONTERONI DI LECCE - PORTO CESA

Data di ultima modifica: 31.01.22

Dati generali

Data acquisizione C.I.G.

13.11.20

Periodo

14.11.20 a 15.12.20

C.I.G.

8517238724

Denominazione Stazione Appaltante

UNION 3

Codice Fiscale Stazione Appaltante

03716900752

Responsabile procedimento

Daniele Ciardo

Tipologia di affidamento

Affidamento lavori

Estremi atto di affidamento

Determinazione n. gen. 60 del 31/12/2020

Soglia

Affidamento sopra soglia

Modalità di scelta del contraente

01-PROCEDURA APERTA

Note su modalità di scelta del contraente

procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criteriodell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’art. 95 commi 3 lett. a)dello stesso Decreto Legislativo, da esperirsi in modalità telematica utilizzando lapiattaforma SaaS di gestione telematica “TuttoGare” di Studio AMICA s.r.l. in dotazionepresso questa P.A. qualificata come Centrale Unica di Committenza.

Descrizione

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata in forma associatadel Verde Pubblico e del diserbo cigli stradali all’interno dei centri urbani per i comuni diARNESANO - CARMIANO - LEVERANO – MONTERONI DI LECCE - PORTOCESAREO – VEGLIE nel rispetto dei nuovi CAM di cui al D.M. 10 marzo 2020 delMATTM in G.U.R.I. – Serie Generale n. 90 del 04/04/2020.Codice Identificativo di Gara: 8517238724 - Codice CUP: E71E19000180009;

Partecipanti

Partecipanti singoli o non associati

Ditta individuale Mello Lucio

Aggiudicatari

Aggiudicatari singoli o non associati

Ditta individuale Mello Lucio

Date

Data inizio lavori, servizi o forniture

Venerdì, 01 Gennaio 2021

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Lunedì, 31 Dicembre 2029

Importi

Importo in Euro (€) di aggiudicazione

5583084.00

Importo in Euro (€) delle somme liquidate

0.00

Documenti e link

N.B. La data accanto al titolo del file si riferisce alla data di ultimo caricamento/modifica dello stesso.

Chiarimenti

Chiarimenti

  1. 23/11/2020 12:09 -
    QUESITO n° 1

    Chiedono:
    [...]
    considerando i nuovi DPCM che limitano fortemente la mobilità tra Regioni, il sopralluogo rimane comunque obbligatorio o sono previste diverse modalità? Inoltre, nel caso venga confermata l’obbligatorietà del sopralluogo in presenza, si chiedono le modalità di richiesta sopralluoghi e i contatti dei referenti di ogni comune.
    [...]


    RISPOSTA a QUESITO n° 1

    Come riportato al punto 12.1.2 del Disciplinare di gara, il sopralluogo è obbligatorio. Le modalità di esecuzione dello stesso invece sono discrezionali, nel senso che – trattandosi nella quasi totalità di casi di aree di intervento all’aperto e liberamente visitabili/ispezionabili anche avvalendosi di piattaforme digitali di localizzazione – non è previsto l’obbligo di accompagnamento in situ da parte dei singoli referenti comunali.
    In ogni caso, ciò che è obbligatorio acquisire e produrre in sede di gara tra la documentazione amministrativa (a pena di esclusione) è il visto di ogni referente comunale sul modello B editabile presente in allegato alla documentazione di gara: tale visto può essere acquisito in duplice modalità (alternativa l’una dell’altra):
    in via analogica, con timbro e firma di ogni singolo referente comunale da apporre progressivamente su un medesimo ed unico modello cartaceo B stampato e precompilato per le parti di propria spettanza dall’O.E., che si occuperà di reperire le varie firme una appresso all’altra;
    in via digitale, mediante apposizione di firma digitale in formato pades (cioè .pdf ma non .p7m) sul modello B precompilato per le parti di propria spettanza dall’O.E. e convertito in formato .pdf, che dovrà essere di volta in volta inviato via mail/pec al singolo referente di ciascun Comune che provvederà all’apposizione della suddetta firma digitale e restituirà stesso mezzo il file, per un nuovo re-invio al successivo referente comunale, ecc.

    N.B. Resta inteso, in ogni caso, che tutte le firme dei singoli referenti comunali dovranno comparire su un unico modello B che – una volta digitalizzato – dovrà inoltre essere firmato esclusivamente in modalità digitale dal legale rappresentante dell’O.E. e caricato a sistema all’interno della busta “A”.

    N.B. Al fine di favorire i contatti coi singoli referenti comunali, si allega alla documentazione di gara apposito “prospetto reperibilità referenti comunali” cui si fa espresso rinvio.

25/11/2020 14:09

  1. 24/11/2020 15:50 - QUESITO n° 2

    Chiedono:
    [...] i seguenti chiarimenti:
    1) Al punto 3.4 del disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnica alla lett. e) organico medio annuo” si chiede se bisogna essere in possesso di un organico medio annuo di 12 o 24 unità lavorative totali in ciascun anno del triennio di riferimento e se le stesse debbano avere esperienza nel settore della manutenzione del verde pubblico;
    2) Al punto 4.1 del disciplinare di gara – criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativamente ai sottopunti b.6 e b.7 possesso delle certificazioni nel settore forestale/florovivaistico e boschivo si chiede se per l’attribuzione del punteggio bisogna essere iscritti esclusivamente presso l’Albo della Regione Puglia.
    [...]
     


    RISPOSTA a QUESITO n° 2

    1) Sul punto richiesto, una premessa è d’obbligo. La ratio del requisito di capacità tecnica in argomento è racchiusa nell’assunto di poter dimostrare la capacità dell’O.E. di gestire un numero di unità lavorative adeguato a garantire il pieno, totale e soddisfacente espletamento del servizio oggetto dìappalto, ferma restando l’autonomia dell’organizzazione d’impresa che l’Appaltatore saprà darsi. In tale ottica, e ad integrazione di quanto già analiticamente riportato nell’Allegato 8 al CSA relativamente ai costi della manodopera (anche in funzione degli obblighi di cui alla clausola sociale ai sensi art. 50 del Codice), si precisa espressamente che anche figure con funzioni di incarichi amministrativi e/o con qualifiche professionali differenti da quella di “operaio qualificato” concorrono senz’altro a documentare l’attendibilità e la consistenza di un organico medio annuo. 
    D’altra parte, parlando in termini di organico medio (e non minimo), le fluttuazioni in organico nell’arco del triennio in esame (2017-18-19) sono senz’altro consentite; valgano, inoltre, le seguenti ulteriori indicazioni:
    - un contratto (seppur a tempo determinato) ma di durata superiore a 6 mesi nell’anno concorre a incrementare l’organico annuo ai fini del requisito in parola;
    - la eventuale sovrabbondanza di contratti diversi dal tempo indeterminato (quindi tempo determinato, cottimo, ecc.) rispetto al minimo di 12 richiesto dal Disciplinare può compensare l’eventuale penuria di figure assunte a tempo indeterminato, in ragione di 2 a 1;
    - l’organico medio richiesto e comunque composto dovrà essere in possesso di titoli professionali/di esperienza nel settore della amnutenzione, pianificazione, gestione del verde pubblico in misura non inferiore al 75%.

    2) Il possesso delle certificazioni di cui ai sub-criteri b.6 e b.7 è documentabile attraverso qualunque tipologia pertinente, senza alcuna (surrettizia) limitazione di natura geografica; è di palmare evidenza, dunque, che qualora tali certificazioni/qualificazioni fossero ottenute tramite iscrizione ad Albi/Cataloghi diversi da quelli in vigore nella regione Puglia, sarebbero altrettanto attendibili, purchè documentino in maniera specifica ed univoca quanto richiesto.

            Il RUP
    ing. Daniele Ciardo

25/11/2020 16:42

  1. 25/11/2020 10:39 - QUESITO n° 3

    Chiedono:
    [...]
    In riferimento al punto 3.3 requisiti di capacità economica-finanziaria del disciplinare di gara al punto b) – fatturato specifico medio annuo è riportata la seguente dicitura: il settore di attività deve essere compatibile con le attività di cui ai CPV 77310000 e 77340000.
    Considerato che i codici Ateco differiscono dai codici CPV e che tale requisito è dimostrabile dai bilanci, modello Unico o dicgiuarazione IVA, si chiede se i codici CPV indicati nel disciplinare sono riferibili al codice ateco 81.3 cura e manuitezioen del verde e del paesaggio?
    [...]


    RISPOSTA a QUESITO n° 3

    Codici CPV e codici ATECO rispondono a differenti registri di catalogazione che, lungi dall’essere in conflitto, sono al contrarrio perfettamente conciliabili.
    Il Vocabolario Comune Europeo classifica coi CPV – in maniera omogenea in tutta l’Unione Europea – le varie acquisizioni di lavori/servizi/forniture di potenziale interesse per una Stazione Appaltante, e quelli (tra l’altro prevalenti, ma non esclusivi) entro cui far rientrare l’oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/16 recante Codice degli Contratti Pubblici (in recepimento delle Direttive Europee di armonizzazione del settore) sono giustappunto 77310000 e 77340000.
    Il codice ATECO 81.3 “cura e manutenzione del verde e del paesaggio” rappresenta invece il codice alfanumerico che – in Italia – identifica una data “attività economica” e, attraverso i numeri a seguire e con diversi gradi di dettaglio, le specifiche sottocategorie e articolazioni dei settori stessi.
    Per rispondere in sintesi al quesito posto, il possesso del codice ATECO 81.3 testimonia senz’altro di una valida attinenza dell’oggetto sociale dell’O.E. con l’oggetto dell’appalto e pertanto, se l’elenco dei servizi concorrenti al fatturato di cui al punto 3.3 lett. b) del Disciplinare di gara si compone di attività effettuate con attinenza al suddetto codice, è automaticamente documentata la rispondenza anche ai sensi dei CPV riportati nella lex specialis.

           Il RUP
    ing. Daniele Ciardo

25/11/2020 17:08

  1. 26/11/2020 20:05 - QUESITO n° 4

    Chiedono:
    [...] Si rileva che sia nel capitolato che nel disciplinare è fatto divieto di cedere a terzi in tutto o in parte i lavori di subappalto.

    Tale divieto non trova riscontro ai punti 3.7 (AVVALIMENTO) e 6.2.2. (dichiarazioni e documentazioni eventuali), considerato che
    l’operatore economico può avvalersi del subappalto.

    Di conseguena l’impresa ausiliaria, per quanto previto al comma 6 del punto 3.7 (AVVALIMENTO), può eseguire lavori in subappalto?.


    RISPOSTA a QUESITO n° 4

    La contraddizione rilevata è solo apparente. A mente del paragrafo 3.7 del Disciplinare di gara, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, ai sensi dell’art. 89 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
    E’ evidente, per contro, che ai sensi di quanto riportato nel CSA e precisato a pagina 1 nelle premesse del Disciplinare di gara, non può essere previsto subappalto in favore di altri operatori economici che non siano (al contempo) imprese ausiliarie.

    Nota Bene: Con l’occasione, si precisa anche un aspetto non marginale legato a quanto evocato dal quesito, concernente i limiti dell’importo dei lavori/servizi che possono essere ceduti in sub-appalto all’impresa ausiliaria che, per ragioni di ragionevolezza e di analogia con altri istituti previsti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, devono essere circoscritti alla misura massima del 40%. Ne consegue che anche il cumulo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice di cui un O.E. dovesse documentare l’avvalimento non può essere integrale o illimitato, ma deve soggiacere ad analoghi criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, dovendosi evidentemente ribaltare il ruolo tra impresa avvalente ed impresa ausiliaria qualora tale cumulo di requisiti prestati dalla seconda a favore della prima dovesse superare il 40%.

             il RUP
    ing. Daniele Ciardo

27/11/2020 11:00

  1. 30/11/2020 11:31 - QUESITO n° 5

    Chiedono:
    [...]
    a) – chiarimenti circa la possibilità di poter computare sia per il raggiungimento del requisito del fatturato specifico medio annuo sia per quello di capacità tecnica (servizi di punta ed elenco servizi analoghi) attività di manutenzione del verde (sfalcio erba, potatura ed abbattimenti) prestata per Anas S.p.A. su Strade Statali;

    b) – se è ritenuta possibile la partecipazione con il possesso dell’autorizzazione al trasporto di rifiuti aventi codice Cer 20.02.01, pur essendo iscritti all’Albo Gestori Ambientale per la Cat. 2 Bis.


    RISPOSTA a QUESITO n° 5

    a) – i lavori richiamati nel quesito svolti per conto di Anas S.p.A. – che, al di là della sua formale veste privatizzata di società per azioni, è da considerare sul piano sostanziale e funzionale una Pubblica Amministrazione, come espressamente richiesto ad es. al punto 3.4 sub lett. a) del Disciplinare di gara – possono senz’altro concorrere a determinare sia fatturato specifico medio annuo, sia servizio di punta, e concorrere altresì all’elenco dei servizi analoghi nello spirito richiesto dalla lex specialis;

    b) – tra i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2.1 del Disciplinare si prevede invece tassativamente l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la Categoria 1 (di cui si enunciano significativamente le relazioni con le attività di raccolta e trasporto di rifiuti biodegradabili – codice CER 20.02.01 - o comunque rientranti nella sottocategoria D4 – rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali - proprio per agevolarne la comprensione della ratio); non si ritiene, tuttavia, che la mera autorizzazione al trasporto di rifiuti CER 20.02.01 possa essere considerata sostitutiva dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la Categoria 1.

          Il RUP
    ing. Daniele Ciardo

30/11/2020 13:25

  1. 30/11/2020 15:01 - QUESITO n° 6

    Chiedono:
    [...]
    chiediamo conferma che il termine per la presentazione delle offerte è il giorno Martedì - 15 Dicembre 2020 -  ore 12:00, come riportato nel Disciplinare di gara e che quindi l’orario riportato sul bando (Martedì - 15 Dicembre 2020 - ore 14:00) è un refuso.
    [...]


    RISPOSTA a QUESITO n° 6

    Si conferma che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno Martedì - 15 Dicembre 2020 -  ore 12:00 come correttamente riportato sul Disciplinare di gara, sulla piattaforma TUTTOGARE, sull’estratto di bando pubblicato sulla GURI n. 136 del 20 novembre u.s. e sulle altre piattaforme (MIT, ANAC, profilo di committente) ove si è completato l’iter della pubblicità legale. L’orario indicato nella versione del Bando di gara allegato al Sistema è evidentemente un refuso.
    Si coglie l’occasione per raccomandare vivamente agli OO.EE. interessati, una volta di più, di avviare le operaziooni di upload della propria offerta con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell’orario prefissata, poichè non sarà possibile per alcuna ragione recepire istanze di partecipazione (o di rinvio) oltre il suddetto termine.

       Il RUP
    ing. D. Ciardo

30/11/2020 16:50

  1. 03/12/2020 12:22 - QUESITO n° 7

    Chiedono:
    [...]
    in caso di partecipazione in Ragruppamento Temporaneo di Imprese, l’attestato di sopralluogo con acquisizione delle firme in via analogica dei referenti comunali, può essere redatto singolarmente da una delle Imprese mandanti e successivamente controfirmato (a mezzo firma digitale) da parte di tutte le Imprese componenti il Raggruppamento, ivi compresa l’Impresa Mandataria Capogruppo? 


    RISPOSTA a QUESITO n° 7

    La risposta è affermativa. L’attestato di sopralluogo può essere acquisito dal legale rappresentante ovvero da delegato da uno qualunque dei soggetti partecipanti in raggruppamento, purchè all’atto della produzione all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa lo stesso attestato risulti sottoscritto (in modalità esclusivamente digitale) dai legali rappresentanti di ciascuno degli OO.EE. costituenti il Raggruppamento. Si intende che tale sottoscrizione estende gli effetti giuridici di quanto asserito nell’attestato all’intero Raggruppamento e, in solido, ad ogni singolo O.E. aderente.

            Il RUP
    ing. Daniele Ciardo

Dati riservati

Dati visibili esclusivamente agli utenti registrati del portale.

Torna a inizio pagina