STATUTO DELL' UNION3
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 267/00 - Articolo 6 Statuti comunali e provinciali 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per ((garantire)) la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali ((non elettivi)) del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. 6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi.
- Tipo di atto: vigente dal 23 gennaio 2014
- Data dell'atto: 03.12.13
- Estremi dell'atto: Adottato con Deliberazione del Consiglio dell' Union3 in data 3.12.2013
- In vigore da: 23.01.14
IL SEGRETARIO GENERALE DELL' UNIONE
Dato atto che il presente Statuto, modificativo del precedente:
è composto da n. 36 articoli;
è stato adottato dall' Unione dei Comuni Union3 con Deliberazione Consiglio Unione n. 5 del 30.01.2013;
è stato approvato nel medesimo testo con le maggioranze previste dalla legge, da ciascun singolo Comune aderente all' Union3;
di seguito all' approvazione nei Consigli comunali degli aderenti all' Unione, è stato sottoposto e approvato definitivamente, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio dell' Unione, nella seduta del 3.12.2013 (Delibera di C.U. n. 13/2013);
è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line dell' Union3 e in quello di ciascuno dei Comuni aderenti per entrare in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell' ultimo Comune che vi ha provveduto;
Visto l' art. 6 del D.lgs. 267/00
CERTIFICA
che è in vigore dal 23 gennaio 2014.
Il Segretario Generale (avv. Fabio Marra)